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Samb, pochi elementi per dichiarare il concordato inammissibile. I DETTAGLI DEL DECRETO DEL TRIBUNALE


SAMB, ACCETTATA LA RICHIESTA DI CONCORDATO

Accettata la richiesta di concordato preventivo, ma la Samb sarà osservata attentamente dal Tribunale di Ascoli, non soltanto dai due Commissari Giudiziali. Questo quanto emerge leggendo il decreto che è stato pronunciato dai giudici Luigi Carillo (presidente del Tribunale), Francesca Calagna e Francesca Sirianni. I giudici hanno ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a comprovare l’abuso dello strumento del concordato da parte della Samb, che così non è stato respinto. Alla società, però, spettano degli obblighi aggiuntivi come quello di fornire al Tribunale un quadro della situazione finanziaria aggiornato ogni 15 giorni. Di seguito riportiamo alcuni dei passaggi principali del decreto.

LE VALUTAZIONI SUL POTENZIALE ABUSO DEL CONCORDATO

“… Taluni elementi, certamente idonei a destare un sospetto circa le finalità potenzialmente illecite perseguite con la domanda di concordato con riserva, sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione non sufficienti per ravvisare l’abuso del processo. Ciò vale per la presentazione di una domanda di concordato a ridosso dell’udienza prefallimentare così come per la consapevolezza del dissesto o la sua consistenza, elementi questi che, da soli, non sono stati ritenuti sufficienti per dichiarare l’inammissibilità della domanda”.

“… Anche sulla valutazione della sussistenza di un abuso del processo, non potendosi lo stesso desumere dalla consistenza dell’insolvenza in assenza di altri elementi, correndosi altrimenti il rischio di porsi in contrasto con le finalità della norma che implica, per natura, il differimento della dichiarazione di fallimento perché il debitore possa valutare la soluzione più idonea alla crisi. A diversa conclusione potrebbe evidentemente giungersi qualora emergessero elementi ulteriori che, senza esaurirsi sul piano della convenienza economica del fallimento rispetto alla soluzione concordataria in relazione a natura e consistenza del dissesto, denunciassero la palese inidoneità del proponente ad addivenire ad una soluzione concordata della crisi di impresa in senso ampio e, quindi, la manifesta strumentalità della richiesta. In tale ultimo caso sarebbe certamente rimessa al Tribunale una valutazione non più solo economica ma autenticamente giuridica che troverebbe nella figura dell’abuso del processo il proprio primo riferimento”.

Cionondimeno, poiché le finalità abusive possono verificarsi lungo l’intero iter della procedura, tutto il corso concordatario dee confrontarsi, sin dal suo avvio, con la necessità di evitare che lo strumento concorsuale sia utilizzato in termini abusivi. Pertanto, specie qualora già dall’inizio ricorrano circostanze sospette, seppure inidonee in prima battuta a fondare una dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato in bianco, si impone l’esigenza di un controllo molto rigoroso da parte degli organi già costituiti nella fase pre-concordataria cui fa da corredo il potere del Tribunale di adottare ogni opportuno provvedimento qualora l’attività compiuta dal debitore risulti “manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano” e di sentire in ogni momento i creditori, il tutto in aggiunta agli obblighi informativi previsti con il decreto di concessione del termine e la ferma possibilità per il Commissario, ove nominato, di attivare la procedura di revoca dell’ammissione al concordato. Cautele tutte capaci di neutralizzare l’effetto obiettivamente dilatorio della domanda di concordato con riserva e di farne emergere con tempestività i profili di abuso”.


“Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che gli elementi allo stato disponibili non possano da soli ritenersi sufficienti per ravvisare l’abuso dello strumento concordatario, riducendosi di fatto i) all’elemento cronologico della tardiva presentazione della domanda rispetto all’udienza prefallimentare, ii) alla consistenza dell’insolvenza e iii) alla conoscenza della stessa da parte della debitrice, nonché iv) alle conseguenze della concessione del termine rispetto alle tempistiche per la prosecuzione del campionato e per l’iscrizione al nuovo. Richiamando interamente, in ordine ai primi tre elementi, quanto sin qui illustrato, in ordine all’ultimo elemento appare opportuno sottolineare come, in disparte quanto già rilevato in ordine ad una non più ammissibile valutazione del Tribunale della convenienza economica del concordato preventivo rispetto al fallimento, il proponente può sciogliere la riserva non solo completando la domanda di concordato ma anche proponendo un accordo di ristrutturazione dei debiti così come può rinunciare al termine concessogli. Per le ragioni testé richiamate neppure consente di giungere a diversa conclusione quanto dedotto dai dipendenti tesserati con lettera inviata al Giudice Delegato in data 15 aprile 2021, con cui è stata denunciata l’ingente esposizione debitoria della società nei loro confronti”.


LE DECISIONI

IL TRIBUNALE CONCEDE

Alla società ricorrente termine di giorni 60 per depositare la proposta definitiva di concordato preventivo, il piano o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti

IL TRIBUNALE NOMINA

Quali Commissari giudiziali il dott. Franco Zazzetta e il dott. Massimiliano Pulcini, i quali dovranno vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto consistente violazione degli obblighi

IL TRIBUNALE DISPONE

Che la ricorrente

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